CRV - Seconda commissione – Disciplina acque minerali e termali. Deroghe contenimento consumo suolo

(Arv) Venezia 9 set. 2021  - La Seconda commissione consiliare permanente ha definitivamente approvato a maggioranza, senza voti contrari, la Proposta di legge n. 58, di iniziativa consiliare, “Modifica della Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, 'Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali'”. È stato acquisito il parere favorevole della Prima commissione sulla neutralità finanziaria della norma. Per l’esame dell’aula consiliare, sono stati nominati Relatore e Correlatore.

Il Progetto di legge riprende alcuni articoli già contenuti nel Pdl 2/2020 (semplificazioni e ordinamentale 2021), che poi sono stati inseriti nel Pdl 50/2021, ovvero l’Ordinamentale della Seconda commissione. In attesa della necessaria revisione complessiva della L.R. n. 40/1989, vengono introdotte alcune modifiche, che riguardano le procedure di rilascio dei permessi di ricerca e concessione, e norme di semplificazione procedurale. Inoltre, la disciplina regionale viene adeguata alle normative sopravvenute, in particolare alla Direttiva comunitaria “Bolkestein”, che prevede alcune prescrizioni in materia di tutela della concorrenza.

È stato dato a maggioranza, senza voti contrari, il parere alla Giunta regionale n. 86 “Definizione dei criteri di individuazione degli interventi di interesse regionale, di cui all'articolo 11 della Legge regionale n. 14/2017 'Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'”.

La Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, prevede azioni per il contenimento del consumo di suolo, attraverso una attività di programmazione e controllo, affidando alla Giunta regionale compiti gestionali e attuativi. Il provvedimento in esame definisce principi e regole affinché la Giunta regionale, sentita la Seconda commissione consiliare, competente in materia, possa valutare l’interesse regionale alla trasformazione urbanistico- edilizia e, quindi, consentire una deroga ai limiti del consumo di suolo, qualora i relativi Accordi di programma conseguano a interventi che non sia possibile localizzare all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata. Per la valutazione dei vantaggi per la collettività, condizione per ottenere la deroga, i relativi progetti vengono esaminati sulla base di dieci criteri, a cui corrisponde l’attribuzione di determinati punteggi: necessario soddisfare almeno 8 dei 10 criteri complessivi. La concessione della deroga è quindi un provvedimento di natura eccezionale. Vengono pesati diversi aspetti, tra cui la valenza territoriale, la qualità urbanistica e architettonica, il contenimento del consumo di suolo e l’utilizzo dei criteri di rinaturalizzazione, la riqualificazione edilizia e ambientale, la coerenza con la programmazione comunale e la sicurezza idrogeologica.

È stato illustrato il parere alla Giunta regionale n. 88 “Riassunzione della deliberazione CR n. 79 del 9 luglio 2020, avente ad oggetto 'Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol - Variante n. 4, controdeduzioni alle osservazioni prodotte’”. La formale riassunzione del provvedimento permetterebbe di completare l’iter amministrativo con l’acquisizione del parere della Seconda commissione consiliare, competente in materia. Prima della votazione del parere, tuttavia, verranno svolti approfondimenti legislativi in merito alla non essenzialità della variante e quindi alla possibilità di ricorrere alla procedura semplificata, con il solo voto in commissione.

Il Piano di Area Transfrontaliero Comelico Ost Tirol – Variante n. 4, che comprende il territorio dei Comuni di Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò Comelico, S. Pietro di Cadore e Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, risponde alle esigenze, ancora attuali, espresse dal territorio del Comelico.

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