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Sabato 19 Novembre 2011
Caso sottotetti, la Regione:
non ci sarà nessuna sanatoria
L'assessore Belotti: «La norma sui sottotetti, è bene chiarirlo, non è una sanatoria, perché l'unico effetto prodotto dall'articolo 8 è quello di anticipare la possibilità di recupero a fini residenziali per quei sottotetti oggi non abitabili ma regolarmente autorizzati che comunque, decorsi 5 anni, avrebbero ottenuto l'abitabilità»
SONDRIO - L'assessore regionale al Territorio e Urbanistica Daniele Belotti interviene sulla questione della legge per il recupero dei sottotetti. Un vero e proprio colpo di spugna che finirebbe per sanare diverse irregolarità commesse negli anni scorsi, come quelle emerse nell'inchiesta della Forestale in Alta Valle, secondo qualcuno.
«Una fantasiosa sceneggiatura da film giallo» secondo Belotti. L'assessore precisa poi: «La norma sui sottotetti, è bene chiarirlo, non è una sanatoria, perché l'unico effetto prodotto dall'articolo 8 è quello di anticipare la possibilità di recupero a fini residenziali per quei sottotetti oggi non abitabili ma regolarmente autorizzati che comunque, decorsi 5 anni, avrebbero ottenuto l'abitabilità. Non esiste nessuna possibilità di recupero o sanatoria per sottotetti costruiti in difformità dai piani regolatori. La legge non è ancora entrata in vigore, quindi non essendo un condono e non essendo retroattiva, non pregiudica in alcun modo l'inchiesta condotta dalla Forestale sugli abusi di Bormio e Valdisotto».
Precisazione decisamente molto importante, soprattutto alla luce della formulazione non proprio chiarissima delle legge, che recita testualmente: «L'articolo 8 modifica la disciplina dettata in materia di recupero dei sottotetti a fini abitativi dall'articolo 63 l.r. n. 12/2005: in particolare, il primo comma consente il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti di edifici esistenti alla data del 31 dicembre 2010 o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2010 ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1° dicembre 2010. La ratio sottesa a tale modifica legislativa è quella di consentire il recupero a fini residenziali dei sottotetti di edifici ultimati nel quinquennio 2005-2010; parallelamente viene stabilito che è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto di edifici realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31 dicembre 2010 ovvero di denunce di inizio attività presentate successivamente al 1° dicembre 2010, decorsi cinque anni dalla data di conseguimento dell'agibilità, anche per silenzio-assenso.
Il secondo comma dell'articolo 8, inoltre, prevede che gli interventi di recupero del sottotetto, comportanti sopralzo, possano essere realizzati superando il limite di altezza massima degli edifici, posto nello strumento urbanistico comunale, fino a metri 1,50. Con tale disposizione ci si allinea alla scelta già effettuata nella l.r. n. 13/2009 relativamente agli interventi di ampliamento e di sostituzione, i quali potevano essere realizzati anche superando di quattro metri l'altezza massima prevista dallo strumento urbanistico comunale (art. 3, comma 7 l.r. n. 13/2009). Tale possibilità è esclusa relativamente ai centri storici, per evidenti ragioni di tutela».
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