Cos’è il “carcere duro” e in quali occasioni viene applicato?

Approfondimento Il regime carcerario di 41-bis è tornato alla ribalta in questi giorni a seguito del peggioramento delle condizioni di salute di Alfredo Cospito, in sciopero della fame per protestare contro le condizioni di detenzione cui è sottoposto. Ma in cosa consiste esattamente?

In Italia sono 749 (di cui 13 donne) i detenuti in regime carcerario 41-bis, secondo i dati di un rapporto stilato nel 2021 da Antigone) e tra questi c’è anche Alfredo Cospito, che dallo scorso 19 ottobre ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro le condizoni in cui è detenuto. La maggior parte dei detenuti in regime di 41-bis si trovano nella casa circondariale dell’Aquila seguita dal carcere dell’Opera a Milano, da quello di Sassari, di Spoleto, di Novara, di Cuneo, di Parma, di Tolmezzo a Udine, di Roma-Rebibbia, di Viterbo, di Terni e di Nuoro. Ma per fare chiarezza sulle polemiche in corso in questi giorni e sulle proteste che stanno avendo luogo a sostegno di Cospito, è bene capire di cosa parliamo quando parliamo di carcere duro.

Il 41-bis è un articolo dell’ordinamento penitenziario, introdotto nel 1992 con il decreto legge n. 306/1992 dopo le stragi di Capaci e via d’Amelio, consistente in una serie di limitazioni imposte a chi è detenuto in questo regime carcerario. Il 41-bis è una sospensione a norma di legge delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. Può essere applicato come uno strumento preventivo ( sia a persone già condannate sia a chi è ancora attesa di giudizio) e si tratta di una forma estrema di isolamento per la quale, nel corso di tutte le ore della giornata, si rimane confinati nella propria cella, senza contatti (fatte salve rare eccezioni di brevi colloqui mensili) nemmeno con gli altri detenuti al 41-bis. L’obiettivo di questo regime carcerario è quello di rendere impossibili i contatti con detenuti all’interno del carcere ma anche con l’esterno e infatti spesso vi vengono sottoposte persone che hanno ruoli importanti all’interno delle organizzazioni criminali, per evitare che possano continuare a comandare i gruppi mafiosi.

Le condizioni di vita

Chi viene destinato al regime di 41-bis viene rinchiuso in celle singole, solitamente molto piccole (in certi casi lo spazio è sufficiente giusto alla presenza di un letto), collocate in sezioni apposite del carcere dove vengono adottate “misure di elevata sicurezza interna ed esterna”. Ma anche all’interno di queste aree, ce ne sono altre “a sicurezza ulteriormente rafforzata” (14 aree cosiddette riservate, collocate in 7 diversi istituti penitenziari) dove sono detenuti i capi più importanti delle organizzazioni mafiose. In queste aree ci sono unicamente due celle, singole entrambe, con una piccola zona destinata all’ora d’aria. Fatta salva l’ora d’aria, che però si svolge in uno spazio molto ridotto, in solitudine o a contatto con gli altri detenuti al 41-bis per un massimo di quattro e mai per più di due ore, non succede niente nel corso delle giornate di questi detenuti, se non i controlli all’interno della loro cella.

I colloqui: solo con i familiari e solo una volta al mese

Per i detenuti in regime carcerario di 41-bis sono possibili i colloqui solo con familiari e conviventi e dietro un vetro divisorio (tranne che per i minori di 12 anni): anche in questo caso sono possibili eccezioni, ma sono rarissime e devono essere determinate di volta in volta dal direttore dell’istituto penitenziario o dall’autorità giudiziaria competente nel caso di persone ancora imputate. I colloqui, anche quelli con i familiari, sono sempre registrati. Sono possibili colloqui telefonici ma solo in sostituzione dei colloqui in presenza e solo con cadenza mensile, unicamente con i familiari e conviventi e per una durata massima di dieci minuti. Anche in questo caso, la chiamata viene registrata. I detenuti possono invece incontrare i loro difensori fino a un massimo di tre volte alla settimana.

Le finalità del 41-bis

Il “carcere duro” quindi non è un regime carcerario applicato solo come conseguenza del crimine commesso, ma come prevenzione all’attuazione di ulteriori crimini. Tuttavia, per essere considerati detenuti pericolosi al punto tale da essere sottoposti al 41-bis, i crimini commessi e il profilo del criminale devono essere di un certo tipo. Tra i delitti per i quali viene preso in considerazione il “carcere duro” ci sono il terrorismo, l’eversione dell’ordine democratico tramite atti di violenza, associazione a delinquere di stampo mafioso, agevolazione delle attività di associazioni mafiose, riduzione o mantenimento in schiavitù, induzione di un minore alla prostituzione e sfruttamento, realizzazione di materiale pedo-pornografico, tratta di esseri umani, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persone a scopo di rapina o estorsione, associazione a delinguere per il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico di stupefacenti o sostanze psicotrope.

Come si finisce al 41-bis?

La decisione di imporre il carcere duro a un detenuto avviene solo con decreto motivato del ministero della Giustizia – anche su impulso del Ministero dell’Interno – e di norma su proposta del pubblico ministero incaricato delle indagini, una volta sentita la Direzione nazionale Antimafia e le forze di polizia.Perché si decida per il 41-bis inoltre devono sussistere due presupposti: il primo è “oggettivo”, cioè la commissione di uno dei delitti “di mafia” previsto dall’art. 4 bis c. 1 ord. pen., il secondo invece è “soggettivo”, ovvero deve essere dimostrata la presenza di “elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica ed eversiva”. L’applicazione del regime dura 4 anni e può essere prorogata per periodi di due anni se ne sussistono ancora i presupposti (in particolare quello “soggettivo” della la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza).

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